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Vendita di cosmetici sfusi: si o no?

Cosa trovi in questo articolo

Dopo le numerose richieste di informazioni pervenute sulla vendita dei prodotti cosmetici sfusi abbiamo voluto fare un po’ di chiarezza in merito

Shampoo, balsamo, bagnoschiuma in vendita sfusi: si può o no?
La normativa europea UE 1223/2009 non lo vieta, ma le buone pratiche di produzione e controllo sono incerte e spesso interpretabili.

Abbiamo chiesto agli esperti del settore per capire meglio.
Cosmetici sfusi? Sì o no alla vendita?

Che cosa dice la legge, quindi?

Da luglio 2013 è in vigore il regolamento UE 1223/2009 che contiene le indicazioni sulle modalità di vendita dei cosmetici.
Queste norme nascono per garantire la tutela della salute del consumatore che, attraverso l’etichettatura, il confezionamento, la tracciabilità e controlli specifici da parte di persone ad hoc, sarà garantita. Il regolamento, quindi, non vieta esplicitamente la vendita dello sfuso, ma ne rende la fattibilità davvero difficile.

1. Buone pratiche di fabbricazione.
Le GMP sono buone pratiche soprattutto di carattere igienico, fissate dal regolamento UE, difficilmente rispettabili in un locale non conforme cosmeticamente, come ad esempio un negozio aperto al pubblico.

Articolo 8 – Buone pratiche di fabbricazione
a. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1.
b. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

In sostanza la preparazione e il confezionamento devono avvenire in ambienti adatti e seguendo delle procedure codificate e particolarmente restrittive, forse una farmacia potrebbe garantire ciò.

2. Tracciabilità del prodotto.
Il lotto di fabbricazione, che consente di identificare il prodotto, deve essere apposto in modo indelebile e duraturo sulla confezione. Si pone il problema di come possa essere indicato nel caso della vendita dello sfuso: il lotto di fabbricazione viene stampato dalle aziende produttrici direttamente sulla confezione dove il prodotto viene imbottigliato.

3. Etichettatura.
Nell’etichetta deve essere riportato l’elenco degli ingredienti. Si potrebbe utilizzare per il refill flaconi con etichetta, ma la procedura al momento non è stata regolamentata da uno standard e quindi difficile da gestire in fase di vendita.

4. Vigilanza.
Il regolamento europeo parla anche di “Cosmetovigilanza”, ovvero della necessità di nominare persona fisica o giuridica qualificata e competente che si assuma tutte le responsabilità relative al prodotto cosmetico immesso sul mercato. Ci si domanda se il rivenditore o il produttore siano in grado si assumersi questa responsabilità, data la mancanza di una chiara tracciabilità del prodotto nel momento in cui questo viene trasferito da un contenitore (fornito dal produttore con tutte le indicazioni di legge e nel rispetto delle GMP) ad un altro contenitore sul punto vendita.

5. Art. 19 paragrafo 4 riporta “Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1”. Nessun stato membro, però, ha emanato ancora questi criteri per la vendita della cosmetica sfusa.

Il Decreto del ministero della salute del 27/9/2018 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 23/11/2018 ha specificato le procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Nel testo del decreto sono state specificate gli adempimenti degli operatori in Italia per la vendita di sfuso, in particolare:

Articolo 3. Anche ai prodotti cosmetici non preconfezionati o ai cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, si applicano per la fase di confezionamento ed etichettatura le disposizioni relative alle Buone Pratiche di Fabbricazione (art. 8 del regolamento CE n. 1223/2009) Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell’acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, le informazioni obbligatorie in etichetta (art. 19 del regolamento (CE) n. 1223/2009) devono essere riportate almeno sull’imballaggio secondario a cura di colui che, nell’attività di «messa a disposizione sul mercato» oppure tali prodotti devono essere venduti unitamente a un foglio informativo.
Articolo 8 Specifica che l’ambito di applicazione del decreto è esteso a chiunque effettua una o più fasi della fabbricazione del prodotto cosmetico ed è compreso sia la fase di confezionamento che quella di etichettatura.
Infine il decreto richiede, al fine di garantire l’attività di vigilanza e di sorveglianza, il censimento di tutti i soggetti della filiera di produzione tramite l’invio dei dati tramite pec secondo una circolare del Direttore Generale del Ministero della salute (leggi la circolare) “

Gli aggiornamenti normativi del Ministero della Salute hanno di fatto chiarito la possibilità di vendere cosmetici sfusi ribadendo la centralità dell’obiettivo di garantire il consumatore finale attraverso la tracciabilità dei prodotti, la corretta etichettatura e del rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.
La principale novità introdotta riguarda il censimento di tutti i soggetti della filiera produttiva.

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